Art. 6.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori superiori - sostituiti commissari del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.
      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.